Pubblicato nel B.U. 15 dicembre 2009, n. 51.
(1) Un sistema di fissaggio è rilevante ai fini della sicurezza quando da un suo eventuale cedimento derivano pericoli per la vita e la salute delle persone e/o notevoli danni economici.
(2) Se il carico su un singolo fissaggio supera il valore di 0,2 kN (20 kg), il fissaggio stesso va considerato rilevante ai fini della sicurezza.
(3) Come sistemi di fissaggio rilevanti ai fini della sicurezza possono essere impiegati solo sistemi omologati, ad esempio tasselli, la cui idoneità sia stata verificata sperimentalmente nell’ambito di una procedura di omologazione ai sensi del DM 14.01.2008 e successive modifiche.A livello europeo sono previste apposite omologazioni per tasselli di ancoraggio nel calcestruzzo.
(4) I sistemi di fissaggio per sospensioni di soffitti e per facciate devono essere provvisti di certificato di prova con relativo decreto di omologazione rilasciato da un istituto di prove ufficialmente riconosciuto.
(5) Se un fissaggio non è classificato rilevante ai fini della sicurezza (tutti i carichi agenti sono < 0,20 kN ovvero i pesi sono < 20 kg), l’impresa esecutrice è tenuta a presentare in ogni caso una certificazione attestante l’avvenuta esecuzione a regola d’arte dell’intero sistema di fissaggio.