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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 60 (Realizzazione di nuovi invasi ed altre disposizioni di applicazione)

(1) I fogli di condizione relativi ai nuovi impianti sono corredati dal progetto di gestione di cui all'articolo 49 della legge provinciale.

(2) Al fine di integrare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione di invasi con un volume utile maggiore a 1.000.000 m³ o con altezza degli sbarramenti superiori a 15 m, già redatti ed approvati o in corso di approvazione, i gestori presentano il relativo progetto di gestione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque un anno prima di un'operazione programmata.

(3) Al fine di integrare i fogli di condizione di invasi con un volume utile compreso fra 1.000.000 m³ e 5.000 m³ o con un'altezza degli sbarramenti inferiore a 15 m, già redatti ed approvati o in corso di approvazione, i gestori presentano sono tenuti a presentare il relativo progetto di gestione un anno prima di un'operazione programmata.

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