(1) Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo sono effettuate nel rispetto di quanto indicato nel progetto di gestione, approvato ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale, e nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite con l'atto di approvazione del progetto.
(2) Almeno quattro mesi prima dell'effettuazione di operazioni di svaso, sfangamento o spurgo, che possono provocare intorbidimento dell'acqua o repentini aumenti di portata, il gestore ne dà comunicazione all'Agenzia ed alle Ripartizioni provinciali Foreste, Acque pubbliche ed Energia nonché Opere idrauliche ed agli acquicoltori, fornendo un programma di sintesi delle attività previste e delle eventuali cautele da adottare.
(3) Le comunicazioni di cui al comma 2 sono affisse dai comuni rivieraschi agli albi pretori, nonché pubblicati per estratto a cura del gestore su almeno due quotidiani locali, uno di lingua italiana e uno di lingua tedesca.