In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 54 (Laghi)

(1) In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei laghi.

(2) Le sponde dei laghi, comprensive della loro vegetazione, sono oggetto di tutela ed in tali fasce sono ammesse solo le attività e gli interventi necessari per la sicurezza idraulica del lago, per derivazioni d'acqua e per ripristini ambientali. I canneti esistenti non possono essere ridotti nella loro estensione.

(3) Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente favorendone lo sviluppo naturale, in quanto essenziale al mantenimento ed al miglioramento della funzionalità ecologica dei laghi e per la sua funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso.

(4) Nelle fasce di protezione dei laghi sono vietati:

  1. la modifica della destinazione urbanistica, ad eccezione delle trasformazioni migliorative dal punto di vista ambientale, previo parere vincolante dell'Agenzia;
  2. la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura, escluse le opere per le derivazioni d'acqua;
  3. lo stoccaggio ed il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
  4. l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
  5. l'apertura di cave e torbiere;
  6. la realizzazione di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali.

(5) Per casi eccezionali e motivati, è possibile derogare al divieto di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere vincolante dell'Agenzia.

(6) Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela definisce le fasce di protezione allargate e i relativi vincoli di tutela.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6 
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico