(1) In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei laghi.
(2) Le sponde dei laghi, comprensive della loro vegetazione, sono oggetto di tutela ed in tali fasce sono ammesse solo le attività e gli interventi necessari per la sicurezza idraulica del lago, per derivazioni d'acqua e per ripristini ambientali. I canneti esistenti non possono essere ridotti nella loro estensione.
(3) Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente favorendone lo sviluppo naturale, in quanto essenziale al mantenimento ed al miglioramento della funzionalità ecologica dei laghi e per la sua funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso.
(4) Nelle fasce di protezione dei laghi sono vietati:
- la modifica della destinazione urbanistica, ad eccezione delle trasformazioni migliorative dal punto di vista ambientale, previo parere vincolante dell'Agenzia;
- la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura, escluse le opere per le derivazioni d'acqua;
- lo stoccaggio ed il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
- l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- l'apertura di cave e torbiere;
- la realizzazione di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali.
(5) Per casi eccezionali e motivati, è possibile derogare al divieto di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere vincolante dell'Agenzia.
(6) Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela definisce le fasce di protezione allargate e i relativi vincoli di tutela.