(1) Va sempre garantito lo stato d'efficienza e buona conservazione dei depositi, delle tubazioni interrate, dei dispositivi di protezione e controllo e delle aree di travaso di sostanze inquinanti. Ogni otto anni viene effettuata una verifica da parte di personale specializzato. L'esito delle verifiche va certificato con apposito modello predisposto dall'Agenzia, trasmettendo una copia al comune entro 30 giorni dalla verifica. Il responsabile conserva una copia della certificazione.
(2) Ai serbatoi ed ai rilevatori di perdite è stabilmente apposta, in posizione ben visibile, una targhetta che indichi la denominazione e l'indirizzo di chi ha effettuato la verifica e l'anno in cui essa è stata eseguita. Nel caso siano presenti più serbatoi, su ogni rilevatore è indicato il serbatoio a cui fa riferimento.
(3) Il personale specializzato che in occasione della verifica accerti delle irregolaritàà, ne dàà immediata comunicazione al comune. Il titolare del deposito provvede immediatamente ad eliminare immediatamente le irregolarità riscontrate, comunicando l'avvenuto adeguamento al comune stesso.