(1) I serbatoi interrati a parete unica che sono stati risanati in base alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63con il solo rivestimento interno in vetroresina, privi della possibilità di effettuare il controllo in continuo della tenuta, sono disattivati entro dieci anni dall'esecuzione del rivestimento; se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il rivestimento ha più di dieci anni, il serbatoio va disattivato entro due anni.
(2) I serbatoi che vengono disattivati sono puliti da un'impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti e le morchie smaltite in conformità alla legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4. Al comune è comunicata la disattivazione del serbatoio, allegando un'attestazione dell'impresa che ha eseguito la pulizia del serbatoio e copia del formulario di identificazione dei rifiuti.
(3) Le aree di riempimento e di travaso di sostanze inquinanti sono adeguate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Prima dell'esecuzione degli interventi di adeguamento è verificata l'eventuale presenza di contaminazioni del sottosuolo; in caso di contaminazioni viene informato l'Ufficio provinciale Gestione rifiuti e vengono eseguiti i necessari interventi di bonifica. Per distributori e depositi commerciali di carburante l'Ufficio Gestione rifiuti viene informato prima dell'esecuzione dei lavori di adeguamento.
(4) Le tubazioni esistenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento sono adeguate alle norme di cui all'articolo 33 entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(5) I depositi di materiali solidi e semisolidi inquinanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 31, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(6) È fatta salva la facoltà del sindaco di fissare termini di adeguamento più brevi, qualora l'autorità competente al controllo accerti l'esistenza di guasti o situazioni di pericolo.
(7) Se i soggetti responsabili non provvedono entro i termini fissati, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 56, comma 5, della legge provinciale.