(1) Il riempimento dei serbatoi da parte delle ditte fornitrici avviene alla presenza del proprietario o dell'utilizzatore del serbatoio o di un loro rappresentante.
(2) Il personale della ditta che effettua il riempimento accerta la capacità disponibile del serbatoio mediante asta metrica o altro strumento nonché la corretta funzionalità del tubo di sfiato e della valvola di troppo pieno, ove previsti. Nel caso di impossibilità ad accertare la capacità disponibile del serbatoio o in caso di disfunzioni del tubo di sfiato o della valvola di troppo pieno, il riempimento non può essere effettuato.
(3) Il personale della ditta che effettua il riempimento tiene a portata di mano una riserva di materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti, dei quali dà immediata comunicazione ai vigili del fuoco.