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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 22 (Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole ed agroalimentari)

(1) L'utilizzazione agronomica di acque reflue di aziende agricole e agroalimentari è finalizzata al recupero dell'acqua o delle sostanze nutritive. A tale scopo possono essere utilizzate le acque reflue provenienti dalle aziende di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 dell'allegato L della legge provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. idoneità a produrre sul suolo un effetto concimante o ammendante o irriguo;
  2. esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
  3. per il settore vitivinicolo, esclusione delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
  4. per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, esclusione del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.

(2) Per i divieti di utilizzazione, i serbatoi di stoccaggio, le tecniche di distribuzione e le dosi di applicazione vigono le disposizioni del presente capo.

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