Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) L'ordinativo d'incasso sottoscritto con firma digitale può essere annullato solo quando il Tesoriere abbia già provveduto a stornare la relativa registrazione.
(2) Il mandato di pagamento informatico sottoscritto con firma digitale può essere annullato solo fino a quando il Tesoriere non abbia già provveduto al relativo pagamento.
(3) I soggetti competenti alla sottoscrizione degli ordinativi possono chiederne l'annullamento in via telematica al Tesoriere, previa prenotazione di blocco dell'ordinativo. Se la prenotazione di blocco si riferisce a un mandato di pagamento già pagato, il Tesoriere comunica in via telematica la non annullabilità dell'ordinativo; negli altri casi il Tesoriere accerta che l'ordinativo informatico sia annullabile e ne dà comunicazione per via telematica al soggetto emittente.