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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 571)
Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche

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1)

Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.

Art. 3/bis (Liquidazione informatica)

(1) La liquidazione informatica sostituisce la liquidazione della spesa e la richiesta di emissione del titolo di pagamento in forma cartacea previste dall’articolo 49 della legge di contabilità.

(2) A seguito della sottoscrizione con firma digitale, le liquidazioni informatiche sono immediatamente e automaticamente trasmesse e messe a disposizione della struttura provinciale competente per l’emissione del titolo di pagamento di cui all’articolo 49 della legge di contabilità.

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle spese la cui liquidazione sia contestuale all’impegno.3)

3)

Gli artt. 3/bis, 3/ter e 3/quater sono stati inseriti dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 30 agosto 2010, n. 28.