Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) La liquidazione informatica sostituisce la liquidazione della spesa e la richiesta di emissione del titolo di pagamento in forma cartacea previste dall’articolo 49 della legge di contabilità.
(2) A seguito della sottoscrizione con firma digitale, le liquidazioni informatiche sono immediatamente e automaticamente trasmesse e messe a disposizione della struttura provinciale competente per l’emissione del titolo di pagamento di cui all’articolo 49 della legge di contabilità.
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle spese la cui liquidazione sia contestuale all’impegno.3)
Gli artt. 3/bis, 3/ter e 3/quater sono stati inseriti dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 30 agosto 2010, n. 28.