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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 501)
Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali

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Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.

Art. 14 (Manutenzione)

(1) Gli standard qualitativi per la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sono definiti dall'amministrazione provinciale d'intesa con i gestori.

(2) Sulle piste ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali non è prestato alcun servizio di manutenzione invernale; fanno eccezione i percorsi che servono alla mobilità quotidiana.

(3) Per la manutenzione i gestori possono fare ricorso al Servizio Strade provinciale, previa autorizzazione della Giunta provinciale.

(4) I lavori di manutenzione possono essere eseguiti anche dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, o dalla Ripartizione Foreste ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.