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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 361)
Regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 ottobre 2003, n. 43.

Art. 12 (La chiusura dei conti: i residui attivi e passivi)

(1) Sono residui attivi le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

(2) Le somme previste in bilancio tra le entrate e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.

(3) Le somme accertate in eccedenza rispetto alle previsioni di bilancio costituiscono maggiori entrate.

(4) Le minori e le maggiori entrate concorrono a determinare il risultato di amministrazione.

(5) Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, in sede di approvazione del conto consuntivo, provvede al riaccertamento dei residui attivi e all'eliminazione di quelli inesigibili, su proposta motivata del direttore amministrativo.

(6) Sono residui passivi le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

(7) Le somme previste in bilancio tra le spese e non impegnate entro la fine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

(8) Costituiscono inoltre economie le minori spese liquidate rispetto all'impegno assunto nonché i residui passivi prescritti o eliminati in sede di approvazione del rendiconto dal consiglio di amministrazione.

(9) Le economie di spesa concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.

(10) I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno avuto origine.

(11) L'eliminazione di residui passivi relativi a spese finanziate con entrate a destinazione vincolata, comporta il ripristino nel nuovo bilancio dei corrispondenti stanziamenti di spesa.

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