Pubblicato nel Suppl. n. 4 al B.U. 27 dicembre 2001, n. 53.
(1) Le Intendenze scolastiche stabiliscono d'intesa tra loro i modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti contabili di cui all'articolo 44, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e di quelli relativi all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi.
(2) Le Intendenze scolastiche predispongono un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta, con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche.