In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 741)
Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della provincia

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel Suppl. n. 4 al B.U. 27 dicembre 2001, n. 53.

Art. 32 (Residui passivi ed economie)

(1) Costituiscono residui passivi le differenze tra le somme impegnate e quelle pagate alla chiusura dell'esercizio finanziario.11)

(2) I residui passivi possono essere conservati nel conto dei residui per non più di cinque anni successivi a quello dell'esercizio cui si riferisce la formazione dell'impegno.

(3) Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate ai sensi dell'articolo 25, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

(4) Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori. In tal caso, il pagamento è disposto con mandato diretto, sulla base degli atti che hanno dato origine all'impegno.

(5) I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa riguardante i residui possa essere imputata al conto della competenza e viceversa.

(6) L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui passivi è disposto dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa dopo la chiusura del relativo esercizio finanziario.

11)

L'art. 32, comma 1, è stato sostituito, nella sola versione tedesca, dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 19 maggio 2009, n. 29.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico