Pubblicato nel Suppl. n. 4 al B.U. 27 dicembre 2001, n. 53.
(1) Costituiscono residui attivi le differenze tra le somme accertate e quelle riscosse e versate alla chiusura dell'esercizio finanziario.9)
(2) L'accertamento definitivo delle somme conservate fra i residui attivi è disposto dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa dopo la chiusura del relativo esercizio finanziario.
L'art. 21, comma 1, è stato sostituito, nella sola versione tedesca, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 maggio 2009, n. 29.