Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 150.000 euro, rispettivamente 300.000 euro nei casi di cui all'articolo 31 comma 1 lettera e) della legge, l'amministrazione committente può rinunciare alla pubblicazione del bando di gara purchè alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, qualora sussistano in tale numero imprese qualificate;.
(2) Nei casi di procedura negoziata di cui all'articolo 31, comma 1 della legge l'amministrazione committente tratta con almeno dieci imprese di propria scelta, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 1, lettera a) della legge. 17)
(3) L'amministrazione committente tratta con una o più imprese di propria scelta:
Il comma 2 del testo tedesco è stato modificato dall'art. 1 del D.P.P. 13 febbraio 2002, n. 4.