Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Se il collaudatore riscontra lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, può ammetterle nella contabilità solo qualora siano necessarie per la funzionalità dell'opera e quando il loro importo non sia superiore al cinque per cento dell'importo contrattuale e comunque non sia superiore a 100.000,00 Euro e l'importo totale non superi l'importo impegnato.65)
(2) In caso contrario il collaudatore sospende il rilascio del certificato di collaudo proponendo i provvedimenti opportuni, che riferisce al responsabile di progetto, il quale a sua volta li trasmette, con proprio parere, all'amministrazione committente.
(3) Le lavorazioni non autorizzate, ma necessarie per la funzionalità dell'opera, sono compensate ai prezzi contrattuali o ai prezzi determinati in base all'analisi prezzi come previsto all'articolo 72.66)
(4) L'ammissione in contabilità delle lavorazioni non autorizzate non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità per eventuali danni per averle ordinate o lasciate eseguire.
Il comma 1 è stato sostiutito dall'art. 8 del D.P.P. 16 novembre 2006, n. 65.
Il comma 3 è stato sostiutito dall'art. 8 del D.P.P. 16 novembre 2006, n. 65.