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In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 17 (Limiti di cattura)

(1) Fatta eccezione per i partecipanti a manifestazioni agonistiche di cui al comma 7 dell'articolo 3 o preventivamente autorizzate dall'ufficio, il titolare di un permesso di pesca non può catturare più di quattro specie salmonicole al giorno. Raggiunto questo limite, è vietata la prosecuzione della pesca. 13)

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti degli acquicoltori. Non si applicano inoltre ai laghi di montagna ove le popolazioni salmonicole presenti tendono al nanismo e tale circostanza è confermata nel piano di gestione annuale. 14)

(3) L'acquicoltore può prevedere tuttavia nel piano di coltivazione limiti di cattura giornaliera per le specie non salmonicole, nonché ulteriori limitazioni per le specie ittiche di cui al comma 1.

(4) Nell'esercizio della pesca devono essere comunque rispettati i periodi di divieto e le misure minime, nonché i divieti di cattura e di uccisione indicati nell'allegato elenco. Inoltre la pesca al temolo è consentita dal 1° ottobre al 30 novembre solamente nelle acque indicate dall'ufficio.

(5) L'acquicoltore può aumentare le misure minime e prolungare i periodi di divieto nelle proprie acque da pesca facendone annotazione nel piano di coltivazione.

(6) In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza maggiore, l'ufficio può autorizzare l'acquicoltore a ridurre le misure minime o i periodi di divieto in vigore facendone annotazione nel piano di coltivazione.

(7) Il direttore dell'ufficio, previo consenso del titolare del diritto di pesca o dell'acquicoltore, può autorizzare a scopo di ripopolamento il prelievo, nonché a scopi scientifici e didattici la cattura e l'uccisione di specie ittiche e gamberi protetti.

13)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 9 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.

14)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 9 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.