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In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 13 (Permessi di pesca)

(1) Per ogni ettaro d'acqua da pesca l'acquicoltore non può rilasciare più di otto permessi annuali. In caso di laghi ciprinicoli per ogni ettaro d'acqua da pesca possono essere rilasciati fino a dieci permessi annuali. Qualora trattasi di laghi di montagna situati ad un'altitudine superiore a 1.600 metri sopra il livello del mare, il numero dei permessi annuali non può essere superiore a cinque. 10)

(2) Prima di ogni uscita il pescatore deve annotare sul permesso di pesca la data ed il tratto di gestione.

(3) Al termine dell'uscita di pesca o prima di trasferirsi in un altro tratto di gestione il pescatore deve annotare nel permesso la specie, il numero e la lunghezza dei pesci catturati.

(4) La mancanza delle annotazioni di cui ai commi 2 e 3 comporta il ritiro immediato del permesso di pesca da parte degli organi preposti alla sorveglianza. I permessi così ritirati devono essere consegnati all'acquicoltore del relativo tratto di gestione.

(5) In alternativa al permesso annuale l'acquicoltore può rilasciare 15 permessi giornalieri.

(6) Il pescatore deve comunque osservare le prescrizioni e le limitazioni contenute nel piano di coltivazione approvato. In caso di violazione di tale obbligo gli addetti alla vigilanza ittica possono ritirare il permesso di pesca. 11)

10)

Il comma 1 è stato integrato dall'art. 3 del D.P.P. 14 novembre 2002, n. 45.

11)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.