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In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 12 (Periodi di pesca)

(1) La pesca può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

(2) In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, la pesca notturna è consentita dal 1° luglio al 31 ottobre nel lago di Caldaro, nelle fosse di Caldaro e nei laghi di Monticolo. In queste acque il permesso giornaliero di pesca e la relativa registrazione nel permesso annuale hanno validità fino ad un'ora prima che sorga il sole il giorno successivo.

(3) Per motivi gestionali ed esclusivamente per le specie non salmonicole l'ufficio può autorizzare la pesca notturna durante il periodo di pesca delle relative specie, specificando le modalità del suo esercizio. 9)

9)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 14 novembre 2002, n. 45.