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In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 10 (Prevenzione delle malattie)

(1) Al fine di consentire un efficace monitoraggio delle malattie, gli acquicoltori e gli organi di vigilanza di cui all'articolo 16 della legge devono comunicare all'ufficio ogni moria di pesci ed ogni anomalia che faccia supporre la presenza di pericoli, di danneggiamenti o di malattie dei pesci.

(2) L'acquicoltore deve dare attuazione ad ogni prescrizione emanata dall'ufficio o dal Servizio veterinario provinciale inerente alla profilassi e alla lotta contro le malattie.

(3) Per la prevenzione delle malattie dei pesci l'ufficio può disporre il prelievo di esemplari nelle acque sospette di contaminazione.