(1)Nella comunicazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di piccole strutture di vendita, nonché per l'eventuale variazione del settore merceologico trattato, il soggetto interessato dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio allegando la relativa planimetria, approvata dall'organo competente;
- il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria e delle norme urbanistiche in particolare quelle relative alla tipologia della zona urbanistica ed alla destinazione d'uso dei locali;
- l'iscrizione al registro delle imprese, salvo nuova azienda non ancora iscritta;
(2)Se la comunicazione è incompleta, il comune invita l'interessato a fornire gli elementi mancanti ed in questo caso l'attività può iniziare, se sono già decorsi i 30 giorni, tre giorni dopo la presentazione degli stessi.
(3)L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle piccole strutture di vendita possono essere effettuati anche prima dei 30 giorni previsti dalla legge, se il comune esprime il proprio assenso. In ogni caso l'interessato deve comunicare al comune entro 30 giorni l'effettiva attivazione dell'esercizio.
(4)Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
(5)Le porte di comunicazione interna tra i locali destinati alla vendita al dettaglio e quelli destinati al commercio all'ingrosso o ad altri usi devono rimanere chiuse, salvo utilizzo momentaneo da parte del personale, e su di esse deve essere esposto, in posizione ben visibile, un cartello con la seguente dicitura: "Divieto di accesso al pubblico - accesso riservato al personale".