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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 5 (Strumenti di pianificazione provinciale e comunale)  delibera sentenza

(1)Gli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, rispettivamente per le grandi e medie strutture di vendita, sono elaborati tenendo conto degli indirizzi e criteri programmatori provinciali, nonché della rete di vendita effettivamente esistente.

(2)La pianificazione provinciale deve in particolare definire i limiti di presenza, a livello provinciale, comprensoriale o di ambiti sovracomunali, delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali.

(3)La programmazione comunale, obbligatoria per i comuni con oltre 1000 abitanti, deve in particolare regolare lo sviluppo a livello comunale o a livello di ambiti territoriali omogenei più ristretti, delle medie strutture di vendita, tenendo eventualmente conto anche della rete di vendita esistente nei comuni confinanti o limitrofi.

(4)Gli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, approvati rispettivamente dalla Giunta provinciale e dal Consiglio comunale, hanno durata quinquennale e possono essere prorogati dagli stessi organi, fino al massimo di due anni. La validità degli strumenti di pianificazione di cui al presente comma decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. In casi particolari, i piani provinciale e comunale possono essere modificati anche prima della loro scadenza, sentiti i pareri previsti dalla legge per l'approvazione dei medesimi. Se il comune non approva il piano nei termini di cui al presente regolamento, le domande di autorizzazione vanno comunque esaminate con riferimento agli indirizzi e criteri programmatori provinciali.

massimeDelibera N. 1588 del 08.06.2009 - Approvazione nuovo piano provinciale per le grandi strutture di vendita (articolo 3, legge provinciale 17 febbraio 2000, n . 7 ed articolo 5, D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39)
massimeDelibera N. 1216 del 14.04.2008 - Proroga piano provinciale per le grandi strutture di vendita di cui alla delibera della Giunta provinciale 17 giugno 2002, n. 2150
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 27.11.2003 - Commercio - piano commerciale comunale - efficacia quadriennale - autorizzazione amministrativa - contingentamento per vendita al dettaglio (vecchia disciplina)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002 - Atto amministrativo - pluralità di motivi - commercio - grandi strutture di vendita - ampliamento superficie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000 - Autorizzazione al commercio - potere del Comune - domanda di ampliamento - rigetto con motivazione per relationem - grandi strutture di vendita - competenza per il controllo del rispetto delle norme urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999 - Grandi strutture di vendita - direttive provinciali - rispetto della disciplina urbanistica - esecuzione del giudicato del TAR - nuovo provvedimento denegativo con motivazioni diverse dall'atto annullato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999 - Urbanistische Voraussetzungen für Handelsermächtigung - Zuständigkeit