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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 10/quater (Domande di autorizzazione)

(1)Chi chiede l'autorizzazione deve utilizzare, qualora disponibile, la modulistica predisposta dalla Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio e dichiarare di accettare le seguenti condizioni:

  1. deve essere assicurata parità di trattamento alle pubblicazioni; tale obbligo non si applica alle pubblicazioni pornografiche;
  2. le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuto ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le pubblicazioni poste in vendita non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore;
  3. gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo unitario per le pubblicazioni poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta;
  4. l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico è vietata.

(2)Le domande si intendono accolte se entro 45 giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. Tale termine è sospeso per la durata di 20 giorni, nel caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del comune, il quale deve adottare il provvedimento finale entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione.9)

9)
L'art. 10/quater è stato inserito dall'art. 4 del D.P.P. 28 novembre 2006, n. 67.