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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 10/ter (Piani comunali)

(1)I comuni possono predisporre un piano di localizzazione dei punti vendita sulla base delle direttive provinciali e dei seguenti criteri:

  1. densità della popolazione e numero di famiglie;
  2. caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere;
  3. entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
  4. condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone rurali o montane.

(2)Il piano prevede la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista urbanistico e commerciale ed individua per ciascuna zona la dislocazione dei punti vendita già esistenti e di quelli di nuova istituzione.

(3)Prima dell'approvazione del piano vanno consultate le associazioni degli editori e dei distributori più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

(4)Il piano ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e può essere prorogato per ulteriori due anni.8)

8)
L'art. 10/ter è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 28 novembre 2006, n. 67.