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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 8 (Medie e grandi strutture di vendita - domanda di autorizzazione)  delibera sentenza

(1)Nella domanda di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, nonché per l'eventuale variazione del settore merceologico trattato, l'interessato dichiara:

  1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  2. il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita, distinte per settore merceologico dell'esercizio, allegando la relativa planimetria;
  3. il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria e delle norme urbanistiche, in particolare quelle relative alla tipologia della zona urbanistica ed alla destinazione d'uso dei locali;
  4. l'iscrizione al registro delle imprese salvo nuova azienda non ancora iscritta.

(2)Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Prima del rilascio materiale dell'autorizzazione, l'autorità competente richiede all'interessato tutti i documenti non già in suo possesso e ritenuti necessari a certificare i fatti e i dati dichiarati all'atto della domanda, salvo quelli per i quali è sufficiente ed è stata resa l'autocertificazione, ed in particolare la planimetria dei locali di vendita, approvata dall'organo competente, e riportante la destinazione d'uso di commercio al dettaglio.

(3)Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita deve essere indicata la superficie di vendita autorizzata, distinta per settore merceologico. L'autorizzazione amministrativa è unica per ogni punto di vendita e deve essere aggiornata in caso di subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda.

(4)Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, perché li gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, dandone immediata comunicazione alla camera di commercio, al comune ed all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto. In difetto risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso. Questi deve fare denuncia dell'esercizio dell'attività alla camera di commercio. La fattispecie di cui al presente comma non costituisce un caso di subingresso.

(5)Il titolare dell'impresa o l'ente che svolge attività commerciale può nominare un proprio preposto alla gestione di uno o più esercizi commerciali, di uno o più reparti di essi. Tale nomina deve essere attestata con atto sostitutivo di notorietà oppure con autocertificazione sottoscritta dalle parti. Il preposto deve possedere i requisiti di cui all'articolo 3 ed è responsabile dell'attività svolta nei locali di vendita.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 17.03.2003 - Commercio - vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 40 del 05.02.2003 - Commercio - autorizzazione amministrativa - attività abusiva - ordinanza di chiusura
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002 - Commercio - vendita al dettaglio - zona per insediamenti produttivi - ampliamento superficie - contrasto con direttive del piano provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002 - Atto amministrativo - pluralità di motivi - commercio - grandi strutture di vendita - ampliamento superficie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000 - Autorizzazione al commercio - potere del Comune - domanda di ampliamento - rigetto con motivazione per relationem - grandi strutture di vendita - competenza per il controllo del rispetto delle norme urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999 - Grandi strutture di vendita - diniego all'apertura - richiamo delle direttive provinciali come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999 - Grandi strutture di vendita - direttive provinciali - rispetto della disciplina urbanistica - esecuzione del giudicato del TAR - nuovo provvedimento denegativo con motivazioni diverse dall'atto annullato
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