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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 31 (Norme igienico-sanitarie)

(1)L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme igienico-sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari e a quelle in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

(2)Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature prescritte dal Ministro della sanità e dalla Provincia autonoma di Bolzano, atte a garantire che i prodotti siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto allo loro natura ed alle loro caratteristiche.

(3)Qualora l'attività sia esercitata mediante veicoli, questi devono essere conformi alle vigenti disposizioni stabilite dal Ministro della sanità e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(4)Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica. È altresì consentito nei casi in cui sia garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o l'attività sia esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

(5)Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvi i casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

(6)Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e fatte salve le relative disposizioni comunitarie.

(7)Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.