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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 30 (Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività)

(1)Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti per quanto concerne la localizzazione dei posteggi destinati all'esercizio dell'attività. Limitazioni e divieti stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittimi.

(2)Coloro che svolgono l'attività in forma itinerante non possono sostare sulla stessa area occupata dalla struttura di vendita per più di un'ora al giorno, anche se in possesso di più autorizzazioni intestate al medesimo soggetto. La distanza tra le aree di sosta non può essere inferiore a 1.000 metri.46)

46)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 26 agosto 2004, n. 29.