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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 27 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)  delibera sentenza

(1)Il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 18, comma 2, della legge è subordinato alle disponibilità di posteggio nelle aree destinate all'esercizio di tale attività. Ad ogni posteggio corrisponde un'autorizzazione. L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui nelle rispettive aree di utilizzazione siano disponibili posteggi.

(2)Il posteggio, la cui localizzazione deve risultare nella domanda, deve essere indicato nell'autorizzazione. Al rilascio dell'autorizzazione consegue automaticamente la concessione del posteggio indicato nella domanda, o, se questo non sia disponibile, di altro il più possibile simile. La concessione del posteggio di cui all'articolo 19 della legge è tacitamente rinnovata se il comune non notifica all'interessato, almeno 6 mesi prima della scadenza, la decisione del Consiglio comunale di non procedere al rinnovo della stessa.

(3)L'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge, è unica, salvo il caso di subingresso ed il caso di chi al momento di entrata in vigore della legge era titolare di più autorizzazioni. Essa è rilasciata a chi ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale in provincia di Bolzano ed abilita all'esercizio dell'attività nell'ambito del territorio nazionale. La Giunta provinciale fissa il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione.44)

(4)Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali, disciplinate dalle stesse norme previste per l'esercizio dell'attività non stagionale, nonché autorizzazioni temporanee, in particolare in occasione di fiere/mercato, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Queste ultime sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, a chi possiede i requisiti morali di cui all'articolo 3.

(5)Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, anche se rilasciate da regioni, province e comuni diversi. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti, ai collaboratori familiari e ad altri, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 27.04.2001 - Commercio su aree pubbliche - mercati settimanali - assegnazione di posteggi - divieto del requisito della residenza quale criterio di priorità
44)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3.