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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 16 (Vendita sottocosto)

(1)La vendita sottocosto è consentita nel caso di vendite straordinarie, nonché nei seguenti casi per la vendita di:

  1. prodotti freschi deperibili quali il pesce, la carne, la frutta e la verdura;
  2. prodotti alimentari caratteristici delle festività natalizie e pasquali, quando sia trascorsa la festività;
  3. prodotti il cui valore commerciale è notevolmente diminuito a causa di una modifica delle tecnologie impiegate per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti o a causa dell'introduzione di nuove disposizioni relative alla loro commercializzazione.

(2)In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, il sindaco ordina la cessazione immediata della vendita sottocosto e informa dei fatti la Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.