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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 13 (Vendite di fine stagione)

(1)Sono equiparate alle vendite di fine stagione le vendite di scampoli di tessuti e di rimanenze di magazzino. Al di fuori dei periodi stabiliti dalla camera di commercio, nessuna vendita può essere presentata come vendita di fine stagione o come vendita di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino.