(1) Salvo che per gli interventi di modesta entità di cui all'articolo 6, comma 3 dell'Ordinamento forestale, esenti da qualsiasi autorizzazione, chiunque intenda eseguire lavori di scavo o di deposito non diretti al cambio di coltura ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinamento forestale, deve presentare domanda documentata al comune.
(2) Il comune, anche in collaborazione con l'autorità forestale, verifica se i lavori riguardano terreni vincolati ed esamina la documentazione prescritta dalle disposizioni provinciali o comunali a seconda della categoria di lavoro. Accertata la regolarità della documentazione il comune,
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nel caso di procedura di autorizzazione semplificata per lavori che comportano interventi di lieve entità nel paesaggio, rilascia il relativo provvedimento nel rispetto della normativa vigente;
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nel caso di procedura di approvazione cumulativa e di procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmette nel rispetto della normativa vigente la domanda con la documentazione completa e l'indicazione della sussistenza del vincolo all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro;
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negli altri casi trasmette la domanda con la documentazione completa all'ispettorato forestale.
(3) Qualora nei casi di cui al comma 2, lettera c), entro i successivi 30 giorni non pervenga l'autorizzazione al comune, questa si considera approvata.
(4) Qualora per la situazione esistente sul luogo o a causa di forza maggiore l'ispettorato forestale non sia in grado di svolgere l'attività necessaria per il rilascio dell'autorizzazione, il termine ivi indicato è interrotto per una sola volta e ricomincia a decorrere dalla data di cessazione della causa d'impedimento. Tale sospensione dei termini viene comunicata al comune richiedente.
(5) Il comune è comunque obbligato, all'atto del rilascio del proprio provvedimento di autorizzazione o di diniego, a trasmetterne copia all'ispettorato forestale, se il provvedimento riguarda lavori di scavo o di deposito su terreni vincolati.