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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)

Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.v

Art. 6 (Movimenti di terreno e materiale)

(1) Salvo che per gli interventi di modesta entità di cui all'articolo 6, comma 3 dell'Ordinamento forestale, esenti da qualsiasi autorizzazione, chiunque intenda eseguire lavori di scavo o di deposito non diretti al cambio di coltura ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinamento forestale, deve presentare domanda documentata al comune.

(2) Il comune, anche in collaborazione con l'autorità forestale, verifica se i lavori riguardano terreni vincolati ed esamina la documentazione prescritta dalle disposizioni provinciali o comunali a seconda della categoria di lavoro. Accertata la regolarità della documentazione il comune,

  1. nel caso di procedura di autorizzazione semplificata per lavori che comportano interventi di lieve entità nel paesaggio, rilascia il relativo provvedimento nel rispetto della normativa vigente;
  2. nel caso di procedura di approvazione cumulativa e di procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmette nel rispetto della normativa vigente la domanda con la documentazione completa e l'indicazione della sussistenza del vincolo all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro;
  3. negli altri casi trasmette la domanda con la documentazione completa all'ispettorato forestale.

(3) Qualora nei casi di cui al comma 2, lettera c), entro i successivi 30 giorni non pervenga l'autorizzazione al comune, questa si considera approvata.

(4) Qualora per la situazione esistente sul luogo o a causa di forza maggiore l'ispettorato forestale non sia in grado di svolgere l'attività necessaria per il rilascio dell'autorizzazione, il termine ivi indicato è interrotto per una sola volta e ricomincia a decorrere dalla data di cessazione della causa d'impedimento. Tale sospensione dei termini viene comunicata al comune richiedente.

(5) Il comune è comunque obbligato, all'atto del rilascio del proprio provvedimento di autorizzazione o di diniego, a trasmetterne copia all'ispettorato forestale, se il provvedimento riguarda lavori di scavo o di deposito su terreni vincolati.