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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 31)
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 febbraio 1998, n. 9.

Art. 2 (Consegnatari dei beni mobili)

(1) L'indicazione di un nuovo consegnatario ed ogni sua successiva sostituzione deve essere comunicata all'Ufficio provinciale patrimonio.

(2) Quando ha luogo una sostituzione nella persona del consegnatario, il consegnatario uscente procede alla consegna dei beni e dei relativi inventari al consegnatario subentrante mediante stesura di un verbale di consegna. Un originale del suddetto verbale va inoltrato all'Ufficio provinciale patrimonio.

(3) Nel caso in cui risulti mancante, senza giustificato motivo, uno dei beni mobili, il consegnatario uscente, ovvero il subconsegnatario di cui all'articolo 3, è responsabile del bene, o del suo valore di mercato.