(1) I beni mobili dichiarati fuori uso sono permutati, venduti o ceduti a titolo gratuito secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge dalle Ripartizioni provinciali, cui competano gli acquisti.
(2) Alla permuta, vendita o cessione a titolo gratuito dei beni dichiarati fuori uso depositati nei magazzini centrali della Provincia provvede la Ripartizione provinciale servizi centrali, che provvede alla gestione dei suddetti depositi.
(3) Alla cessione a titolo gratuito di beni mobili non soggetti all'inventariazione provvede il rispettivo consegnatario.