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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 31)
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 febbraio 1998, n. 9.

Art. 8 (Rapporti e denunce)

(1) Le perdite, i furti e i danneggiamenti dei beni sono tempestivamente comunicati all'Ufficio provinciale patrimonio con circostanziati rapporti redatti dal consegnatario.

(2) Ai rapporti sono allegati gli atti e i documenti che le circostanze dei fatti richiedono per comprovare che il consegnatario non è responsabile del danno per negligenza ovvero per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione dei beni avuti in consegna.

(3) Nel caso di reati, i consegnatari presentano all'autorità competente denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. Il verbale di ricezione di denuncia è allegato al rapporto di cui al comma 1.