In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 31)
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 24 febbraio 1998, n. 9.

Art. 13 (Intavolazione)

(1) Le denominazioni per le intavolazioni dei beni demaniali e patrimoniali sono definite come sotto specificato:

  1. Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo acque;
  2. Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade;
  3. Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo artistico;
  4. Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo ferrovie;
  5. Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio indisponibile;
  6. Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio indisponibile miniere;
  7. Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio indisponibile foreste;
  8. Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio disponibile;
  9. Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio disponibile ramo agricoltura.