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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 221)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale

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1)

Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.

Art. 22 (Operazioni di scrutinio)

(1)Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

(2)Dal verbale del seggio elettorale devono risultare i seguenti dati:

  1. il numero complessivo degli elettori distinti per ogni componente;
  2. il numero complessivo dei votanti distinti per ogni componente;
  3. il numero complessivo delle schede bianche, nulle e valide distinti per ogni categoria;
  4. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
  5. il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

(3)Tutto il materiale elettorale e i verbali vengono depositati presso la direzione della scuola. Il capo d'istituto provvede immediatamente al recapito di un esemplare del verbale elettorale alla Commissione elettorale provinciale.

(4)Il materiale elettorale e il secondo originale del verbale elettorale sono conservati presso la scuola. Scaduto il termine per eventuali ricorsi contro i risultati delle elezioni, il materiale elettorale può essere scartato. Il verbale elettorale è conservato per tutta la durata in carica del Consiglio scolastico provinciale.

(5)Il presidente del seggio della Consulta provinciale dei genitori e di quella degli studenti trasmettono immediatamente il verbale elettorale alla Commissione elettorale provinciale.17)

17)

L'art. 22, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.P. 15 gennaio 2004, n. 2.

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