Pubblicato nel B.U. 6 maggio 1997, n. 21.
(1) L'abbigliamento di lavoro viene assegnato al personale su richiesta, che ha l'obbligo di indossarlo. È obbligatorio usare l'abbigliamento di protezione ed i dispositivi di protezione individuale prescritti dalle norme antinfortunistiche, che spettano di diritto e vengono assegnati d'ufficio.
(2) L'abbigliamento di lavoro e di protezione è munito dell'apposito distintivo dell'Amministrazione provinciale.
(3) Nei cantieri di lavoro, negli stabilimenti, nelle officine, negli impianti, nei magazzini e laboratori vengono messi a disposizione, oltre all'abbigliamento di protezione, equipaggiamenti ed indumenti per l'esecuzione di lavori specifici o particolarmente disagiati.