Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.
(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 28 gennaio 1974, n. 7, come successivamente modificato ed integrato, il decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7, e il decreto del Presidente della giunta provinciale 20 giugno 1994, n. 22, sono revocati.
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.