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In vigore al: 11/09/2012

i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 631)
Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: Ordinamento della formazione professionale

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 aprile 1995, n. 16.

Art. 10 (Sanzioni disciplinari)

(1) Agli allievi possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. ammonizione con annotazione nel registro di classe;
  2. sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi;
  3. esclusione dalle lezioni fino al termine dell'anno formativo, dagli scrutini finali e dagli esami;
  4. espulsione dalla scuola.

(2) Le sanzioni di cui alla lettera a) del comma 1 sono inflitte dall'insegnante o dal direttore.

(3) Le sanzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono inflitte dal consiglio di classe. In casi urgenti il direttore può disporre l'esclusione dalle lezioni per un massimo di 5 giorni consecutivi.

(4) I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere applicati solo nei casi in cui un allievo abbia violato gravemente i propri doveri e non abbia avuto successo l'uso di strumenti formativi e educativi, oppure nei casi in cui il comportamento di un allievo rappresenti un continuo pericolo per gli altri allievi riguardo alla loro morale, incolumità fisica e dei loro beni.

(5) Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono inflitte dal direttore su deliberazione del consiglio di direzione sentito il consiglio di classe.

(6) L'organo competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

(7) Le deliberazione degli organi collegiali concernenti sanzioni disciplinari vengono assunte dopo aver sentito le giustificazioni dell'allievo interessato e, se questo è minorenne, degli esercenti la potestà.

(8) Le sanzioni che comportano l'esclusione anche solo temporanea dalle lezioni devono essere comunicate agli esercenti la potestà sull'allievo interessato e, se questi è maggiorenne, all'interessato.

(9)Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono definitive. Contro i provvedimenti che infliggono le sanzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 gli esercenti la potestà sull'allievo interessato o l'allievo stesso, se è maggiorenne, possono presentare ricorso al direttore della ripartizione alla formazione professionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.19)

19)
L'art. 10, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.
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