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In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 relativa all'Ordinamento dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.

Art. 30 (Criteri per l'assunzione dei lavori)

(1) Gli enti che intendono avvalersi dell'Azienda per l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 5 della legge, devono inoltrare apposita domanda al componente di Giunta competente per materia corredandola con disegni o progetti tecnici e con le prescritte autorizzazioni, licenze o concessioni.

(2) La Giunta provinciale, su proposta del componente di Giunta competente per materia, sentito l'amministratore dell'Azienda in merito alla compatibilità dei lavori con l'attuazione del programma annuale dei lavori istituzionali, autorizza con propria deliberazione l'affidamento dei lavori all'Azienda stessa.

(3) Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale determina l'importo della spesa da porre a carico dell'ente committente.

(4) Detto importo, comprensivo dell'ammontare delle spese occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per la relativa direzione tecnica, in quanto prestata da liberi professionisti, nonché di una quota per imprevisti, deve essere versato in via anticipata su un apposito conto corrente bancario intestato all'Azienda. In caso di mancato versamento di tale importo entro il termine assegnato, l'autorizzazione si intende decaduta a tutti gli effetti.

(5) Le somme versate sono gestite in economia dall'amministratore dell'Azienda, il quale provvede al pagamento dei listini paga degli operai, delle fatture dei fornitori, degli onorari spettanti ai direttori dei lavori in quanto dovuto e di ogni altra spesa connessa con l'esecuzione del lavoro commissionato.

(6) La Giunta provinciale, in relazione alla natura e all'importanza dei lavori da eseguire ed alla compatibilità degli stessi con i servizi d'istituto dell'Azienda, stabilisce altresì se l'ente committente possa avvalersi per la direzione dei lavori della prestazione personale di un tecnico dell'Azienda o se alla stessa si debba provvedere mediante incarico ad un privato professionista. In tale caso l'incarico viene conferito dall'amministratore dell'Azienda in base ad apposito disciplinare.