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In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 relativa all'Ordinamento dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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1)

Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.

Art. 25 (Interventi collegati a una utilizzazione delle acque e alla costruzione ed all'esercizio di impianti di distribuzione di energia elettrica)

(1) Le opere di presa o di immissione, nonché gli attraversamenti e le occupazioni di demanio idrico connessi con l'utilizzazione di acque pubbliche vengono autorizzati direttamente con i relativi decreti di riconoscimento, di autorizzazione o concessione, mentre le autorizzazioni per gli attraversamenti del demanio suddetto con linee elettriche e la realizzazione delle relative pertinenze nelle fasce di rispetto vengono inserite nei provvedimenti emessi a norma del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) Le eventuali prescrizioni idrauliche, imposte dall'Azienda, vengono trascritte nei rispettivi provvedimenti concessori. 10)

10)

L'art. 25 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 7 gennaio 1997, n. 1.