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In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 relativa all'Ordinamento dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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1)

Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.

Art. 24 (Attività private soggette a denuncia di inizio)

(1) Per gli attraversamenti con semplici condutture aeree poste ad una altezza superiore a cinque metri dai beni di cui all'articolo 6, comma 1, nonché per spianamenti di prati ed aree nella fascia di rispetto, già intensivamente coltivati senza opere murarie o abbassamenti del terreno e per lo sfalcio dell'erba che spontaneamente cresce sulle sponde e sugli argini privi di specie vegetali arboree ed arbustive si applica l'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, ferma restando la competenza di ogni altro ente o amministrazione.

(2) La denuncia deve contenere tutti gli elementi di cui all'articolo 8, nonché la dichiarazione di sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge; gli interventi e le iniziative di cui al comma 1 possono essere iniziati dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia. 9)

9)

L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66.