(1) I responsabili del trattamento designano i singoli funzionari addetti al trattamento dei dati personali. Nell'incarico sono indicati l'ambito del trattamento consentito e le norme, anche in materia di accesso ai documenti amministrativi, che devono essere osservate.
(2) Ai soggetti esterni, incaricati per l'espletamento di funzioni della Provincia autonoma di Bolzano, possono essere trasmessi i dati personali indispensabili per lo svolgimento delle funzioni conferite, previa nomina quali responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.17)
(3) I soggetti esterni trattano i dati esclusivamente per l'espletamento degli incarichi affidati.17)
(4) I responsabili e gli incaricati di cui ai commi 2 e 3 sono inseriti nell'apposita sezione del piano di sicurezza in essere.17)
(5) I responsabili e gli incaricati di cui ai commi 3 e 4 sono inseriti nella apposita sezione del piano di sicurezza in essere.
(6) È responsabile del trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della "Rete civica" della Provincia l'ente o la società convenzionata per la gestione della rete stessa.17)