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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 41)
Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 "Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori"

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1)

Pubblicato nel B.U. 9 marzo 1993, n. 11.

Art. 19 (Equipaggiamento)

(1) Per l'esercizio della professione, gli aspiranti guida, nonché le guide alpine - guide sciatori, sono tenuti ad utilizzare equipaggiamenti in buono stato di manutenzione comunque idonei a garantire la sicurezza dei clienti.