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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 41)
Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 "Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori"

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1)

Pubblicato nel B.U. 9 marzo 1993, n. 11.

Art. 2 (Corsi di prima formazione e di promozione)

(1) I corsi di prima formazione e di promozione sono articolati in una parte pratica ed in una teorica e si tengono in lingua italiana o in lingua tedesca a scelta del candidato.

(2) I corsi di prima formazione comprendono:

  1. un corso d'arrampicata sportiva della durata complessiva di sei giorni;
  2. un corso d'alpinismo su roccia della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione;
  3. un corso di teoria e di studio delle valanghe della durata di 14 giorni, più due giorni di valutazione;
  4. un corso di cascate di ghiaccio della durata complessiva di tre giorni;
  5. un corso di tecnica di sci della durata complessiva di tre giorni;
  6. un corso di scialpinismo della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione;
  7. un corso di soccorso su roccia e ghiaccio della durata complessiva di cinque giorni;
  8. un corso di alpinismo su ghiaccio della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione. 2)

(3) I corsi si sviluppano in un arco di due anni. 3)

(4) La mancata frequenza di un corso è consentita solo per cause di forza maggiore o per giustificati motivi. La domanda, corredata della documentazione giustificativa, va inoltrata all'ufficio provinciale competente in materia di turismo.4)

(5) È consentito un solo rinvio giustificato della frequenza di un corso di cui al comma 2 al ciclo immediatamente successivo.4)

(6) Il candidato che ha riportato una valutazione negativa al termine di un corso è ammesso a ripetere un'unica volta il relativo esame nel ciclo di corsi successivo. La valutazione negativa riportata in un corso non impedisce l'ammissione al corso successivo.4)

2)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.

3)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22, e dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 novembre 2009, n. 52.

4)

I commi 4, 5 e 6 sono stati aggiunti dall'art. 2 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.