Pubblicato nel B.U. 9 marzo 1993, n. 11.
(1) I corsi di specializzazione sono indetti, sentito il collegio provinciale delle guide, con decreto dell'assessore provinciale competente, nel quale sono stabiliti i requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e i programmi dei corsi, nonché i criteri e i contenuti per le prove d'esame. Alla nomina dei direttori dei corsi, degli istruttori e loro supplenti si provvede con il medesimo decreto.