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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 41)
Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 "Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori"

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1)

Pubblicato nel B.U. 9 marzo 1993, n. 11.

Art. 6 (Corso di alpinismo su ghiaccio)

(1) Il corso di alpinismo su ghiaccio è finalizzato all'addestramento e alla verifica dell'idoneità pratica dei candidati ad escursioni su ghiaccio e su terreno misto. Sono valutate le capacità di guidare su ghiacciai, rispettivamente su ghiaccio e l'idoneità all'insegnamento per corsi di tecnica su ghiaccio.

(2) La parte pratica del corso comprende:

  1. istruzioni per corsi di formazione, uso della corda, piccozza e ramponi;
  2. guida di persone in cordata su ghiaccio e su terreno misto;
  3. soccorso alpino nonché elisoccorso coordinato ed improvvisato incluso bivacco;
  4. topografia ed orientamento sul ghiacciaio.

(3) La parte teorica del corso comprende:

  1. nozioni di equipaggiamento ed attrezzatura;
  2. organizzazione ed esecuzione di escursioni;
  3. topografia ed orientamento.