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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 201) 2)
Regolamento sull'installazione e conduzione degli impianti termici

1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.

2)

La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, e poi dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45.

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) La documentazione di progetto, il verbale di collaudo, il libretto di manutenzione e la dichiarazione di conformità concernenti le attività, gli edifici e gli impianti di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, di seguito denominata con la parola legge, devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 (Documentazione integrativa dei progetti)

(1) Se l'edificio o lo stabilimento, di cui si prevede la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione, è destinato a contenere attività soggette a controllo di prevenzione incendi, devono essere allegati alla domanda di concessione edilizia i seguenti elaborati:

  • a)  foglio di informazioni generali sull' attività principale, sulle eventuali attività secondarie e sulle caratteristiche edilizie, quali la tipologia costruttiva, il numero e la superficie dei piani, i vani scala e le uscite;
  • b)  planimetria generale in piccola scala, da 1: 2000 a 1: 200 a seconda delle dimensioni della costruzione, dalla quale risultino l' ubicazione delle attività, le distanze di sicurezza esterne, gli accessi stradali, le risorse idriche della zona, quali gli idranti esterni, i corsi d'acqua, i pozzi, le cisterne, l'acquedotto e similari, nonché le principali vie di accesso all'interno dell'edificio, quali i vani scala, le rampe, e similari, a meno che tali indicazioni non siano inserite nel progetto edilizio.

(2) La concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere l'indicazione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

(3) Se è prevista l'installazione o la modifica delle caratteristiche di un impianto termico ad acqua calda con potenzialità al focolare (portata termica) superiore a 35 kW, devono essere allegati alla domanda, da presentare in comune, i seguenti elaborati:

  • a)  foglio di informazioni generali sulla potenzialità al focolare prevista, sul tipo di combustibile che verrà utilizzato e dichiarazione che l' isolamento termico dell'edificio verrà realizzato a norma di legge;
  • b)  planimetria in scala opportuna dalla quale risultino le caratteristiche edilizie dell' impianto, quali l'ubicazione del locale della centrale termica, l'accesso, la ventilazione, il deposito del combustibile ed il camino, a meno che esse non siano inserite nel progetto edilizio.

(4) La concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere l'indicazione della potenzialità al focolare dall'impianto termico, se questa supera i 35 kW.

(5) Il progetto specifico di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, deve essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'edificio o dello stabilimento.

(6) Il progetto specifico dell'impianto di riscaldamento, di cui all'articolo 6, deve essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione dell'impianto stesso.

(7) I progetti di impianti di protezione antincendio, e gli altri progetti la cui stesura è prescritta dalla legge statale 5 marzo 1990, n. 46, devono essere depositati in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione.

(8) Copia della dichiarazione di inizio lavori di costruzione e di quella di inizio lavori di installazione devono essere custodite in cantiere.

(9) Il collaudo può essere effettuato soltanto da un tecnico che non sia intervenuto né nella progettazione, né nella esecuzione o nella direzione dei lavori e che sia iscritto da almeno 10 anni al suo albo professionale. La stesura del progetto e del verbale di collaudo spetta ai tecnici iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze fissate dalla vigente normativa.

(10) Il Comune invia all'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi, al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano nonché ai Vigili del fuoco locali copia della prima pagina dei verbali di collaudo specifico di prevenzione incendi o dell'impianto di riscaldamento, che costituisce la scheda tecnica di cui all'articolo 5, comma 5 della legge. 3)

3)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 giugno 1999, n. 33.

Art. 3 (Progetto di prevenzione incendi)

(1) Il progetto di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'edificio o dell'azienda con attività soggette a controllo di prevenzione incendi, ed in particolare comprende:

  • a)  informazioni generali sull' attività principale, sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e sulle caratteristiche edilizie, quali la tipologia costruttiva, il numero e le superfici dei piani, i vani scala e le uscite;
  • b)  planimetria generale in piccola scala, da 1: 2000 a 1: 200 a seconda delle dimensioni della costruzione, dalla quale risultino l' ubicazione delle attività, le distanze di sicurezza esterne, gli accessi stradali, le risorse idriche della zona, quali gli idranti esterni, i corsi d'acqua, i pozzi, le cisterne, l'acquedotto, e similari, nonché le principali vie di accesso all'interno dell'edificio, quali i vani scala, le rampe e similari;
  • c)  pianta in scala da 1: 50 a 1: 200, a seconda dell' edificio, relativa a ciascun piano dell'edificio, recante l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura della porta, i corridoi, i vani scala, i vani ascensore, le finestrature, le separazioni, le compartimentazioni, la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni singolo locale con indicazione della disposizione dei macchinari e degli impianti, sempreché esistenti, delle attrezzature antincendio, quali gli estintori, gli idranti a muro o i naspi, i rivelatori di incendio, se previsti, gli impianti fissi di estinzione, se previsti, l'illuminazione di sicurezza;
  • d)  sezioni, prospetti o fotografie degli edifici in scala adeguata, tavole relative a impianti o macchinari di particolare importanza, quali il silo o i serbatoi di liquidi infiammabili, e similari;
  • e)  relazione tecnica contenente, per ogni attività, i seguenti dati:
  • 1)  l' ubicazione, le distanze di sicurezza interne ed esterne, gli accessi, i processi di lavorazione, la capienza massima di persone;
  • 2)  il calcolo del carico di incendio e della classe dei locali, qualora necessario a causa di specifici materiali costruttivi in lavorazione o deposito, o richiesto da norme specifiche;
  • 3)  le caratteristiche dei materiali costruttivi ed il dimensionamento antincendio della struttura portante;
  • 4)  le compartimentazioni e le comunicazioni tra i compartimenti;
  • 5)  il dimensionamento delle vie d' uscita;
  • 6)  le caratteristiche di resistenza al fuoco di vani scala, di vani ascensore, e di corridoi;
  • 7)  le aperture di ventilazione;
  • 8)  la qualità e la quantità di materiali in lavorazione o deposito, o di rivestimento, e degli arredi;
  • 9)  le principali caratteristiche degli impianti tecnologici, in particolare dell' impianto di riscaldamento e dell'impianto elettrico;
  • 10)  il tipo, la quantità e l' ubicazione dei mezzi antincendio fissi o mobili, con particolare riguardo alle caratteristiche idrauliche degli idranti a muro e dei naspi;
  • 11)  le principali caratteristiche degli eventuali sistemi integrativi e delle attrezzature atte a migliorare le condizioni generali di sicurezza, quali l' impianto automatico di rivelazione o estinzione d'incendio, l'impianto di raffreddamento a pioggia, l'impianto di evacuazione di fumo e calore, l'impianto elettrico antideflagrante, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, e similari.

(2) Il progetto specifico di prevenzione incendi deve essere depositato in comune in duplice copia.

(3) In caso di richiesta di esame del progetto da parte dell'ufficio provinciale competente in materia, il comune invia all'ufficio le due copie del progetto specifico, non appena questo è disponibile.

(4) Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o ristrutturazione di una determinata parte dell'edificio o dello stabilimento, gli elaborati di cui al comma 1 lettere a) e b) devono riguardare l'intero edificio o stabilimento, mentre gli altri elaborati possono essere limitati al compartimento in cui sono previsti l'ampliamento o la modifica.

(5) In assenza di richiesta di esame del progetto da parte dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi, una copia del progetto viene restituita dal comune al committente con la vidimazione dell'avvenuto deposito.

(6) In caso di esame del progetto da parte dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi, una copia viene rinviata al committente e l'altra viene restituita al comune.

(7) La mancata presentazione del progetto impedisce il rilascio della licenza d'uso o del certificato di agibilità da parte del comune.

Art. 4 (Verbale di collaudo di prevenzione incendi)

(1) Il verbale di collaudo di prevenzione incendi deve riferirsi all'interno edificio o stabilimento in cui vi sono attività soggette a controllo di prevenzione incendi, in modo da considerare la sicurezza complessiva dell'edificio o dell'azienda, anche se i lavori abbiano riguardato soltanto l'ampliamento o la modifica di una parte dell'edificio o dello stabilimento.

(2) Il verbale di collaudo deve essere redatto secondo il modello di cui all'allegato A.

(3) Il collaudo deve essere effettuato quando l'edificio o lo stabilimento sono pronti per l'uso, completi di impianti, di macchinari, di attrezzature, di arredamenti ed altri beni strumentali.

(4) La licenza d'uso o il certificato di agibilità rilasciati dal comune in seguito al deposito del verbale di collaudo autorizzano la gestione delle sole attività specificate nel verbale stesso.

Art. 5 (Libretto di manutenzione di prevenzione incendi)

(1) Il proprietario o il conduttore dell'impianto o dello stabilimento contenente attività soggette a controllo di prevenzione incendi, deve garantire che rimangano inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza delle attività stesse. A tal fine egli deve curare personalmente o mediante persona incaricata per iscritto l'esecuzione dei controlli previsti dal libretto di manutenzione di cui all'allegato B.

(2) Gli interventi di manutenzione e di verifica di cui alla legge statale 5 marzo 1990, n. 46, devono essere effettuati da soggetti abilitati. Nel caso in cui entrino in vigore nuove normative tecniche che comportino lavori di adeguamento sull'edificio o sull'impianto esistente, il responsabile è tenuto a fare effettuare tali adeguamenti entro i termini previsti dalle normative stesse. Ogni intervento va annotato nell'apposito libretto di manutenzione.

(3) La regolare tenuta del libretto di manutenzione garantisce il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di sicurezza e regolarità di funzionamento. I funzionari dell'ufficio provinciale competente in materia possono effettuare ispezioni a campione in qualunque momento sulle attività esistenti. Il libretto di manutenzione deve essere tenuto a disposizione dei suddetti funzionari e dei funzionari comunali in modo che sia sempre controllabile.

Art. 6 (Progetto di impianto di riscaldamento)

(1) Il progetto di impianto di riscaldamento deve osservare le norme sulla sicurezza impiantistica, la tutela contro l'inquinamento dell'aria e delle acque ed il contenimento del consumo energetico. La relazione tecnica per impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore a 100° Celsius deve essere redatta secondo gli schemi dell'allegato C. 4)

(2) Oltre alla relazione tecnica il progetto deve contenere gli elaborati grafici relativi alla parte edile ed a quella impiantistica.

(3) Il progetto specifico dell'impianto di riscaldamento deve essere depositato in comune in duplice copia.

(4) Per gli impianti termici ad aria calda e ad irraggiamento non si fornisce un modello in quanto la tipologia costruttiva è molto differenziata. Anche per essi deve essere depositato in comune in duplice copia un progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori di installazione.

(5) In caso di richiesta di esame del progetto di impianto termico, da parte dell'ufficio provinciale competente in materia, il comune invia tempestivamente all'ufficio stesso le due copie del progetto da parte dell'ufficio provinciale, una copia viene restituita al comune.

(6) In assenza di richiesta di esame del progetto, una copia del progetto viene restituita al committente con la vidimazione dell'avvenuto deposito.

(7) L'installazione e l'esercizio degli impianti di riscaldamento funzionanti ad acqua surriscaldata e ad olio diatermico sono disciplinati dalla vigente normativa statale e la vigilanza sugli stessi è esercitata dai competenti organi dello Stato.

4)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31.

Art. 7 (Verbale di collaudo e libretto di centrale per impianti di riscaldamento)

(1) Il verbale di collaudo di impianto di riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore a 100° Celsius deve essere redatto secondo l'allegato D1. Il relativo contenuto è riportato nel libretto di centrale secondo l'allegato D2A per impianti a combustibile solido e secondo l'allegato D2B per impianti a combustibile liquido o gassoso. 5)

(2) Il verbale di collaudo è depositato in comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, e il libretto di centrale è custodito dal titolare.

(3) La regolare tenuta del libretto di centrale ed il rispetto degli obblighi in esso contenuti sostituisce il rinnovo periodico dell'autorizzazione all'esercizio.

(4) I funzionari dell'ufficio provinciale competente in materia possono effettuare ispezioni a campione in qualunque momento sugli impianti esistenti. Il libretto di manutenzione deve essere tenuto a disposizione dei suddetti funzionari in modo che sia sempre controllabile.

(5) Per gli impianti di riscaldamento ad aria calda o ad irraggiamento non è previsto apposito modello di verbale di collaudo; il libretto di centrale non è necessario ed i controlli periodici sono inseriti nel libretto di manutenzione di prevenzione incendi.

5)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31.

Art. 8 (Dichiarazione di conformità)

(1) La dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato E. Al verbale di collaudo il tecnico collaudatore deve allegare la dichiarazione di conformità relativa agli impianti di cui alla legge statale n. 46 del 1990, nonché la dichiarazione del direttore dei lavori di avere eseguito la costruzione conformemente al progetto.

(2) Per gli impianti di riscaldamento con potenzialità al focolare inferiore a 35 kW il titolare deve depositare in comune un certificato di regolare esecuzione dei lavori firmato dal direttore dei lavori e dal responsabile della ditta installatrice; tale certificato deve riguardare anche l'isolamento termico relativo all'edificio o alla parte di esso riscaldata dall'impianto.

Art. 9 (Oli minerali)

(1) La licenza d'uso o il certificato di agibilità rilasciati dal comune hanno validità ai fini della licenza di esercizio rilasciata dal competente ufficio tecnico di finanza (U.T.F.) purché riporti l'esatta descrizione del deposito (numero dei serbatoi, capienza, destinazione, eventuali locali di deposito per prodotti confezionati).

(2) La licenza d'uso o il certificato di agibilità degli impianti di distribuzione di carburante non può superare la validità dell'autorizzazione provinciale o della concessione governativa per i distributori di proprietà delle pubbliche amministrazioni.

(3) I pareri tecnici richiesti dal Commissario del Governo per il rilascio o per il rinnovo delle concessioni relative ai depositi di oli minerali ad uso privato, agricolo, industriale o commerciale sono rilasciati dall'ufficio provinciale competente in materia.

(4) Nelle commissioni tecniche operanti nel settore degli oli minerali viene inserito anche un rappresentante dell'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi.

Art. 10 (Deroghe)

(1) Le richieste di deroga alle norme di prevenzione incendi devono essere presentate all'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi, che svolge il servizio di segreteria della commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile.

(2) Alla richiesta di deroga deve essere allegato in triplice copia il progetto specifico di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, relativo all'intero fabbricato interessato.

(3) La richiesta di deroga deve proporre una misura di sicurezza equivalente, perché la deroga non può comportare una riduzione del livello di sicurezza prescritto.

(4) L'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi fornisce alla commissione anche un proprio parere in merito alla richiesta di deroga.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A-E 6)

6)

Omissis.