Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) L'unità abitativa è costituita da una stanza da letto/soggiorno, un bagno ed eventualmente un balcone/loggia.
(2) Tutte le unità abitative devono essere realizzate in modo atto a consentire le diverse forme di cura ed il transito con sedie a rotelle.
(3) Due unità abitative adiacenti possono disporre di un bagno in comune e dovrebbero essere rese comunicanti per mezzo di una porta smontabile.
(4) La luce minima della porta d'ingresso dell'unità abitativa e del vano tra l'anticamera e la stanza/soggiorno è almeno di 90 cm.
(5) La camera/soggiorno è a uno o due letti e dispone delle seguenti superfici utili minime:
(6) Per superficie utile si intende la superficie effettivamente calpestabile, detratte tutte le nicchie per gli armadi a muro, le superfici del bagno e dell'anticamera il cui uso non è riservato esclusivamente agli ospiti della camera. La stanza non deve essere utilizzata per accedere ad altri locali.
(7) Almeno il 30 per cento dei letti dei centri di degenza deve essere disposto in camere singole.8)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 20 febbraio 1995, n. 9.